Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità italiane rilasciate in formato cartaceo cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
La novità deriva dalla disciplina europea (regolamento 2025/1208 del 12.6.2025) che impone il passaggio a documenti conformi ai nuovi requisiti di sicurezza e trova attuazione, nell’ordinamento italiano, nell’articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108.
Il decreto introduce alcune deroghe temporanee, ma non dispone una proroga generale della validità delle carte cartacee.
Le deroghe previste dal decreto-legge
La prima eccezione riguarda i rapporti contrattuali stipulati entro il 3 agosto 2026. Quando la carta cartacea sia stata utilizzata per identificare la persona al momento della conclusione del contratto, essa continua a essere utilizzabile, fino alla scadenza originaria, esclusivamente ai fini della prosecuzione di quel rapporto.
La disposizione tutela, quindi, i rapporti già costituiti, evitando che la sopravvenuta invalidità del documento imponga una nuova identificazione della parte. Non consente, invece, di utilizzare la carta cartacea per la conclusione di un nuovo contratto dopo il 3 agosto 2026.
Una seconda deroga opera fino al 31 gennaio 2027. Durante tale periodo la carta cartacea non ancora scaduta potrà essere utilizzata, in attesa del rilascio della Carta d’Identità Elettronica, per accedere ad alcune prestazioni e servizi essenziali: prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, rapporti con la Pubblica Amministrazione, notificazione e consegna di atti, ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri intermediari finanziari.
Si tratta, tuttavia, di un’elencazione eccezionale, che non può essere estesa alla stipulazione di nuovi atti dal Notaio.
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Sarà quindi necessario esibire la Carta d’Identità Elettronica, oppure uno degli altri documenti di riconoscimento equipollenti previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445 del 2000,
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica,
- il libretto di pensione;
- il patentino per la conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- e le tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Il documento provvisorio
Il decreto-legge prevede inoltre l’introduzione di un documento d’identità provvisorio, rilasciabile dal sindaco nei casi di urgenza e in attesa della CIE.
Il documento avrà durata non superiore a sei mesi, non sarà rinnovabile e dovrà essere restituito al momento del ritiro della carta elettronica. Il rilascio sarà possibile, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2027, secondo il modello che verrà definito con apposito decreto interministeriale.
Non sarà sufficiente verificare la data di scadenza indicata sulla carta: una carta cartacea formalmente valida fino al 2028 o al 2030 non potrà comunque essere utilizzata per un nuovo atto stipulato dopo il 3 agosto 2026.
Sarà quindi opportuno informare preventivamente i clienti, richiedere per tempo la CIE o un altro documento equipollente e riservare ai casi particolari la valutazione degli ulteriori strumenti di identificazione consentiti dall’articolo 49 della legge notarile.
Qui trovi la Circolare del Ministero