Nudèer! Nudèer! Al me scuusa… A gh ò ‘n èetra dmaanda da ferèev. Pòosia?

ovvero

della tassazione dei riconoscimenti di debito

A gh ò da deśvuièer ‘na quistiòun. Mè a iéera semmper al bar e Mario al m à diit che lò l à paghèe al trii pèr sèint per avèer imprestèe di béesi a sò cuśèin.

A i ò faat aanca mè al stèss lavóor e adèesa mé cuśèin (ch’ l’è mìa po’ al suo) a l gh à da vènndrem al sóo apartamintèin par dèerem indrée i mée béesi. Gh àa l alóora da paghèer al trii par sèint?

Che tradotto significa: Ho una questione da risolvere. Mi trovavo una volta ancora al bar. Mario mi ha detto che ha pagato il 3 per cento per aver prestato dei soldi a suo cugino. Ho fatto anche io la stessa cosa e adesso mio cugino (che poi non è mica il suo) deve vendermi il suo piccolo appartamento per restituirmi i miei soldi. Deve dunque pagare il 3 per cento?

Caro Florio, allora… Mario ha ragione, ma (forse) ha anche torto. Mi spiego.

Fino a poco tempo fa, l’Agenzia delle Entrate riteneva che all’operazione di trasferimento della proprietà di un immobile (o di un altro bene) in pagamento di un debito precedente, si sarebbero applicate, non solo le imposte del trasferimento stesso, ma anche un ulteriore 3% sull’enunciazione del rapporto di credito/debito.

L’esempio che ti faccio è proprio quello di cui stiamo parlando e cioè:

nel 2018, Tizio aveva prestato al proprio cugino Luigi la somma di euro 100.000,00. I due cugini non scrivevano alcun contratto di finanziamento e la somma veniva trasferita a Luigi mediante un bonifico bancario da parte di Tizio. In quell’occasione, però, Luigi firmava una dichiarazione con la quale, ai sensi dell’art. 1988 c.c., riconosceva di essere debitore di Tizio della somma di euro 100.000,00.

Qualche anno dopo i due cugini si recarono dal Notaio e Luigi, per restituire la somma a Tizio, gli trasferì la proprietà di un appartamento, valutato dai due proprio euro 100.000,00.

Il Notaio fece pagare, oltre alle imposte sul trasferimento immobiliare, anche il 3% sul prestito di denaro di euro 100.000,00

Ad un certo punto del recente passato, a seguito di contestazioni tributarie, è venuta avanti anche l’interpretazione secondo la quale la dichiarazione in atto notarile dell’esistenza del precedente credito avrebbe dovuto essere assoggettata all’imposta di registro, con la minore aliquota dell’1%. Non ti voglio tacere dell’ulteriore ipotesi di applicazione dell’aliquota dello 0,5%.

In considerazione del caos generato dalle diverse interpretazioni di questo caso, finalmente la Corte di Cassazione, con la sentenza emessa dalle Sezioni Unite civili n. 7682 del 16.3.2023, ha stabilito che la sola scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito è soggetta ad una sola imposta di registro in misura fissa (euro 200,00).

Devo dirti, poi, che l’Agenzia delle Entrate, poche settimane fa, ha anche emesso la risposta n. 52/2026 ad un interpello relativo all’utilizzo in giudizio di una dichiarazione di debito, adeguandosi (ovviamente) alla pronuncia della Corte di Cassazione, quindi applicando l’imposta fissa di registro di euro 200,00.

Ora, il caso che mi poni è assai vicino a quello della risposta ad interpello e alla sentenza di Cassazione e, quindi, se oggi tu mi chiedessi di stipulare l’atto di trasferimento dell’immobile in pagamento del precedente debito, allora chiederei all’Agenzia delle Entrare di applicare l’imposta fissa di euro 200,00 (nella speranza che non venga invece richiesta la maggiore aliquota per l’enunciazione del rapporto di finanziamento).

Quindi, caro Florio, avanti pure e dai c’andom!